INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI circolare 05-2017
Con una attesa circolare l’istituto ha fornito le indicazioni per la fruizione dell’incentivo Occupazione Giovani.
L’incentivo spetta potenzialmente a tutti i datori di lavoro privati che effettuano una assunzione sul territorio italiano, ad esclusione di quelle effettuate nella Provincia Autonoma di Bolzano, di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, registrati al “Programma Garanzia Giovani”, che risultino non inseriti in un percorso di studio o formazione e che siano disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 150/2015.
I rapporti incentivati sono i rapporti di lavoro, anche part time, a tempo determinato, se di durata superiore ai sei mesi, e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante. La normativa prevede che siano incentivabili anche i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. Restano esclusi i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma e di alta formazione e ricerca, i contratti di lavoro domestico, di lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro accessorio.
Per poter beneficiare dell’incentivo, l’assunzione deve avvenire nel periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017. Si evidenzia che in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro. Inoltre non ha diritto all’incentivo un datore di lavoro che assume un lavoratore a tempo determinato e che poi proceda alla trasformazione a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto di lavoro. È possibile invece fruire di una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore per il quale si proceda ad una proroga del contratto, fermo restano il limite massimo dell’incentivo previsto per i tempi determinati.
TIPOLOGIE CONTRATTUALI AGEVOLATE
L’incentivo è fruibile in quote di 12 mesi ed è previsto nelle seguenti misure:
- Per i rapporti a tempo determinato, l’incentivo massimo è pari 4.030,00 € (335,83 € mensili).Nel caso in cui il rapporto inizi o si interrompa nel corso del mese tale valore dovrà essere ragguagliato a giorni e sarà pertanto pari a 11,04 €.
- Per i rapporti a tempo indeterminato, l’incentivo massimo è pari 8.060,00 €, pari a 671,66 € mensili. Nel caso in cui il rapporto inizi o si interrompa nel corso del mese tale valore dovrà essere ragguagliato a giorni e sarà pertanto pari a 22,08 €. Le quote di contribuzione eccedenti la misura mensile, ma comprese nell’ammontare massimo incentivabile, potranno essere oggetto di esonero contributivo nel corso dell’anno.
Sono esclusi dall’esonero:
- I premi e i contributi dovuti all’INAIL
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.
- I contributi dovuti ai fondi di cui al D.lgs. 148/2015
- I contributi per la garanzia sul finanziamento della Q.u.I.R.
- Il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinabile ai fondi interprofessionali
- Il contributo di solidarietà sui versamenti destinati all previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria
- Il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo
- Il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti
Il periodo di godimento del beneficio può essere sospeso nel caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, fermo restando l’obbligo di fruire dell’incentivo entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019 (competenza gennaio 2019), a pena di decadenza.
MODALITA’ DI FRUIZIONE DELL’INCENTIVO
L’accesso all’incentivo è subordinato alle seguenti disposizioni:
- Regolarità degli adempimenti contributivi
- Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- Disposizioni dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- Condizioni generali di accesso agli incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 150/2015.
In riferimento alle casistiche previste nel D.Lgs. 150/2015 vengono fornite importanti esemplificazioni che identificano alcune fattispecie di assunzioni effettuate in attuazione di un obbligo. L’agevolazione contributiva può essere legittimamente fruita nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti “de minimis”; tuttavia, è prevista anche la possibilità di fruire oltre i limiti del Regime “de minimis” al verificarsi di determinate condizioni legate alla fascia di età del lavoratore e che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Il calcolo dovrà essere effettuato con la metodologia di Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).
I datori di lavoro interessati alla fruizione dell’agevolazione dovranno presentare l’istanza on.line “OCC.GIOV” all’interno della sezione DiResCo. Questa è una domanda preliminare; l’istituto verificherà la correttezza della domanda e la disponibilità di risorse residue e ne darà informazione al datore di lavoro. Entro sette giorni dall’elaborazione positiva della domanda, il datore di lavoro dovrà procedere all’assunzione se non ancora effettuata. Entro dieci giorni dall’elaborazione positiva alla richiesta il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione all’INPS, a pena di decadenza. L’incentivo sarà
autorizzato in base all’ordine cronologico delle domande. Solo ed esclusivamente con riferimento alle istanza relative alle assunzioni avvenute dal 1°gennaio 2017 al giorno precedente del rilascio dei moduli da parte dell’Istituto, e presentate nei 15 giorni successivi alla pubblicazione di detti moduli, queste verranno elaborate secondo l’ordine cronologico di assunzione. L’importo autorizzato verrà fruito tramite conguaglio. All’interno della circolare sono cosi’ riportati i codici da inserire per la compilazione del flusso UniEmens a seconda delle diverse casistiche, anche nel caso in cui si verifichi una cessione del contratto di lavoro. I codici possono essere utilizzati a partire dal flusso di UniEmens di competenza aprile 2017. Si ricorda infine che sempre nella circolare sono indicati i codici utilizzabili per i datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
Milano, 02/03/2017