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CIGO E CIGS ANCHE PER APPRENDISTI circolare 05 2016

CIRCOLARE 5/2016

A TUTTI I CLIENTI
Oggetto: CIGO e CIGS anche per gli apprendisti
INPS -Messaggio 05/01/2016 -n. 24

L’INPS, con il messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016, ha illustrato i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

In riferimento alla CIGO e, più in particolare, alla misura del finanziamento mensile, l’Istituto osserva che l’art. 13 del D.Lgs. 148/2015 ha ridotto, con decorrenza dal periodo di paga “settembre 2015”, gli oneri contributivi ordinari della cassa e rimodulato le aliquote contributive per CIGO tra i vari settori.

Ai fini della definizione della soglia dimensionale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il limite occupazionale si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno civile precedente dichiarato dall’impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell’anno civile, si fa riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività.
Nel computo vanno ricompresi tutti i dipendenti, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale.

Per quanto riguarda la forza dimensionale dell’anno in corso, per le imprese che già operavano con dipendenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, la relativa soglia rimane quella dichiarata con riferimento all’anno 2014.

Le aziende, invece, che iniziano l’attività con dipendenti a far tempo dal 24.9.2015, dovranno attenersi alle previsioni sopra illustrate.

Per quanto riguarda l’anno 2016, il limite dimensionale sarà quello determinato come media annua del 2015. Al riguardo, l’INPS precisa che, ai fini del computo, per i mesi da “gennaio ad agosto 2015”, non si terrà conto del personale con qualifica di apprendista che, invece, dovrà essere considerato nella determinazione della forza occupazionale per i periodi da “settembre a dicembre 2015”. La media ponderata, come sopra definita, costituirà la forza dimensionale da considerare ai fini della determinazione dell’aliquota di contribuzione ordinaria dovuta per il 2016.

Una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 148/2015 è costituita dall’estensione della platea di beneficiari delle integrazioni salariali che, dalla data di entrata in vigore del decreto, ricomprende anche i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, per i quali la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio.

Conseguentemente, per detti lavoratori, l’aliquota contributiva della CIGO è modulata come segue:

  • Industria fino a 50 dip., 1,70% (2,00% oltre 50 dip.);
  • Edilizia industria e artigianato, 4,70%;
  • Lapidei industria e artigianato, 3,30%.

Per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola CIGS, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).

Inoltre, in relazione alle modifiche apportate all’impianto contributivo a supporto dell’apprendistato professionalizzante, a far tempo dal periodo di paga “settembre 2015”, si modifica anche la misura della contribuzione datoriale dovuta per i lavoratori apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto che, allineandosi a quella prevista per gli apprendisti professionalizzanti, risentirà dell’aumento contributivo a titolo di CIGO/CIGS. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione CIGO/CIGS sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista.

Milano, 25/01/2016