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ESONERO BIENNALE – ISTRUZIONI INPS circolare 13-2016

CIRCOLARE 13/2016

A TUTTI I CLIENTI
Oggetto: Esonero biennale, da aprile 2016 recuperi mesi precedenti e codici UniEmens

Con la circolare n. 57 del 29 marzo 2016, l’Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 178 e ss. della L. n. 208/2015, che prevede la riduzione del 40% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016. La riduzione riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40% del loro ammontare, entro un massimo di € 3.250 su base annua. Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaura ti ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 3.250,00 su base annua.

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi nei confronti dell’INPGI, e con esclusione dei datori di lavoro domestico. Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i rapporti di apprendistato, che fruiscono già di uno speciale regime agevolativo. Fuori altresì le ipotesi di riqualificazione, come rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di autonomi o di parasubordinati. Al contrario, si può beneficiare dell’esonero relativamente alle assunzioni di dirigenti, soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, lavoratori somministrati, lavoratori a tempo parziale, assunzione di pensionati, stabilizzazione e trasformazione di contratti a termine, regolarizzazione di collaborazioni.

La circolare riporta le condizioni per il diritto all’esonero e le condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo, generalmente confermando le istruzioni fornite con riferimento all’esonero triennale di cui alla L. n. 190/2014. Si ricordano, in particolare, i seguenti vincoli introdotti dalla Legge di stabilità 2016, che subordinano il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo biennale alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lav oro subordinato a tempo indeterminato. Al riguardo, si ricorda che, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato;
    pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo biennale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Con riferimento, infine, al lavoro intermittente, si osserva come l’eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo biennale previsto dalla norma in esame;
  2. il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 ( 1.10.2015-31.12.2015), non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
  3. il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 118, della legge
    n. 190/2014. Difatti, in forza delle previsioni del più volte citato comma 178, ”L’esonero … non spetta c on riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

Le aziende UniEmens che hanno, nei primi tre mesi dell’anno, già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016. Il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015 per l’esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015:
6Y (aziende UniEmens e datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche)

Milano, 12/04/2016