IL NUOVO LAVORO ACCESSORIO, CHIARIMENTI DA PARTE DELL’INPS circolare 09-2017
il Senato della Repubblica nella seduta del 15 giugno 2017 ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati, il DDL n. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
Tra le novità di maggior rilievo merita sicuramente di essere evidenziata la reintroduzione del lavoro occasionale accessorio.
Infatti dopo l’abrogazione del lavoro accessorio disposta dal D.L. 25/2017 – G.U. n. 64 del 17.3.2017 (L. 49/2017), con effetto dalla data di pubblicazione del decreto stesso e la previsione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 per l’utilizzo dei voucher già emessi alla stessa data, si è deciso di reintrodurre, seppure con importanti differenze, una disciplina delle prestazioni occasionali.
La nuova disciplina, contenuta nell’art. 54-bis, definisce prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi non superiori alle seguenti somme:
– 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
– 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Sono previsti due canali: il primo si rivolge alle persone fisiche non professionisti né imprese, il secondo invece a questi ultimi.
Più precisamente ciascun utilizzatore persona fisica può acquistare un libretto nominativo prefinanziato denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
- a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare.
Invece i professionisti e le imprese, con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato, dovranno ricorrere al contratto per prestazioni occasionali. Più precisamente si tratta del contratto mediante il quale un utilizzatore persona giuridica, o persona fisica nell’esercizio della propria attività professionale o d’impresa, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui sopra.
E’ vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
- a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di
escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave
e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03,
4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
- b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
- c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5. della circolare
L’Inps, con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, ha fornito le istruzioni operative necessarie per l’attivazione del lavoro occasionale chiarendo alcuni aspetti problematici
L’istituto ha provveduto a realizzare la piattaforma informatica necessaria ai fini degli adempimenti connessi al nuovo lavoro occasionale. La stessa è reperibile, dopo l’accesso al sito istituzionale dell’Inps, al seguente servizio: Prestazioni Occasionali. Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolti:
– direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi);
– avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso, è preliminarmente necessario che l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale dei Servizi).
La piattaforma INPS sarà disponibile da lunedì 10 luglio p.v. per tutti gli utilizzatori ed i prestatori, ad eccezione del settore agricolo per cui sarà operativa dal mese di settembre 2017.
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e dagli enti di patronato (per il Libretto Famiglia). Per tali soggetti, però, è necessario attendere lo specifico sviluppo della piattaforma che dovrebbe essere disponibile entro il mese di luglio 2017.
Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia (LF) o al Contratto per prestazioni occasionali (Cpo), in tale ultimo caso scegliendo una delle opzioni presenti (Pubbliche Amministrazioni; imprese agricole; altri utilizzatori). I prestatori di lavoro, da parte loro, dovranno indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo (non è richiesta la consegna, presso le sedi territoriali dell’Istituto, delle attestazioni previste allo scopo di ridurre il rischio di frodi ai danni dell’Istituto – es. mod. SR163, ecc.). In caso di errata compilazione dei dati relativi all’Iban, l’INPS è esente da ogni forma di responsabilità in caso di erogazione del compenso a beneficiari diversi dal prestatore. In caso di mancata indicazione dell’Iban, l’INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A.. In tal caso, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, allo stato pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore.
Quanto al Libretto Famiglia, l’Inps stabilisce che lo stesso è composto da titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il compenso a favore del prestatore è di 8 euro, mentre 1,65 euro sono destinati alla contribuzione INPS; 0,25 euro all’Inail e 0,10 agli oneri di gestione
La persona fisica (no impresa o professionista) che è ricorsa al Libretto Famiglia, al termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, deve comunicare all’INPS i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Invece per le aziende ed i professionisti che ricorrono al Contratto di prestazione occasionale, la misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
Sono a carico dell’utilizzatore i seguenti oneri: contribuzione IVS alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %; premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %. Pertanto in relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS IVS), € 0,32 (INAIL).
L’INPS inoltre chiarisce che gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale fissati dalla Legge nella misura dell’1,0 % sono a carico dell’utilizzatore e si sommano alla misura del compenso.
Per quanto riguarda i limiti di utilizzo delle prestazioni occasionali (datori di lavoro con non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato), l’INPS precisa che il periodo da prendere in considerazione per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).
Anche i soggetti che ricorrono al Contratto di prestazione occasionale sono tenuti a darne comunicazione all’INPS, ma in questo caso almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa. Più precisamente devono fornire le seguenti informazioni: i dati identificativi del prestatore; la misura del compenso pattuita; il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; la data e l’ora di inizio e
di termine della prestazione lavorativa; il settore di impiego del prestatore e altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
In caso di revoca della dichiarazione inoltrata, perché ad esempio la prestazione non è più necessaria, l’utilizzatore deve darne comunicazione all’INPS entro le 24 ore del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto. Detto termine, precisa l’INPS, si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l’INPS evidenzia che il limite delle 280 ore di prestazione nell’arco dell’anno civile, superato il quale il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro subordinato, nel settore agricolo non trova applicazione. In quest’ultimo caso il limite di durata delle prestazioni di lavoro occasionale è pari al rapporto tra l’importo di 2.500 euro (per singolo prestatore nei confronti del singolo utilizzatore) e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo.
Cordiali saluti
Milano, 07/07/2017